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Il Decreto 3 agosto 2015 è il “Testo Unico” o “Codice di prevenzione incendi” o "Codice Antincendio" è il risultato di un progetto iniziato con il DPR 151/2011 e che ha dato una importante semplificazione normativa e lo snellimento delle procedure antincendio.
Il processo di semplificazione prosegue con l’ammodernamento dei principi regolatori, mediante un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico, che supera l’articolata e complessa stratificazione di norme, ed arriva ad un unico testo organico e sistematico utile a regolamentare tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Una prima e fondamentale novità nasce dal fatto che il Codice di Prevenzione Incendi (o Testo Unico) può essere preso a riferimento anche per le attività non soggette (Art.2 Campo di Applicazione)
Il Codice dunque rende i professionisti assolutamente protagonisti assegnando loro la responsabilità della scelta delle misure di prevenzione incendi da adottare.
Il tutto è finalizzato a rivoluzionare la burocrazia e a semplificare decisamente l’iter relativo alla prevenzione incendi portando vicino alla conclusione il progetto di “semplificazione” iniziato già con il DPR.151.
Obiettivi del Codice di Prevenzione IncendiEcco, in sintesi, gli obiettivi
Per ottenere tali ambiziosi risultati il documento si basa su 5 principi:
1 - GeneralitàLe metodologie di progettazione antincendio possono essere applicate a tutte le attività;
2 - SemplicitàLaddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;
3 - FlessibilitàPer ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto, sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali e sono definiti metodi riconosciuti che valorizzano l’ingegneria antincendio;
4 - Standardizzazione ed integrazioneIl linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
5 - InclusioneLe persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti, sveglie o dormienti.
Tale impostazione permette di effettuare una progettazione con un approccio logico, non più prescrittivo ma prestazionale, ed il professionista ha la libertà di effettuare scelte attraverso soluzioni equivalenti e più idonee ad essere contestualizzate al progetto specifico.
Applicazione del T.U.E’ opportuno precisare che il T.U. ha una valenza per le attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV) per le quali si rimanda ai D.M. specifici.
Esso è applicabile comunque a
Dunque il codice rappresenta una Regola Tecnica Orizzontale che contiene delle nuove regole generali per la progettazione antincendio.
Entrando più nello specifico il codice SI APPLICA direttamente alle attività soggette a controllo VVF – DPR n.151/2011:
att. 9,14, 27-40, 42-47, 50-54, 56-57, 63-64, 70, 75 (Depositi mezzi rotabili), 76, Officine, Impianti, Stabilimenti, Depositi, Falegnamerie, Attività Industriali ed Artigianali.
Esso invece NON SI APPLICA alle attività:
1-8. 10-13, 15-26, 41, 48-49, 55, 58-62, 65-69, 71-75, 77-80.
Quindi riassumendo si applica ad attività soggette non normate, può essere di riferimento per attività non soggette, siano esse di nuova realizzazione o adeguamento dell’esistenti.
E’ opportuno mettere in evidenza che NULLA CAMBIA PER I PROCEDIMENTI di prevenzione incendi, e NON SONO PREVISTI OBBLIGHI PER LE ATTIVITA’ GIA’ IN REGOLA CON IL DPRO n. 151/2011.
Struttura del Codice AntincendioOltre ad un preambolo il Codice di Prevenzione Incendi è costituito da:
Parte dispositiva costituita da 5 articoli:
Un Allegato (Codice di prevenzione incendi) diviso in 4 Sezioni
In estrema sintesi il Documento stabilisce un metodo finalizzato per la determinazione delle misure (definite strategie antincendio) idonee a minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili, da adottare per la progettazione antincendio di un’attività soggetta, garantendo gli obiettivi primari di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
Le IPOTESI FONDAMENTALI:
Le misure antincendio sono selezionate dunque per minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro dei limiti considerati accettabili.
Qual'è dunque la Metodologia di progettazione Antincendio?Il Codice utilizza una nuova metodologia che consiste nell’individuare dei livelli prestazionali (I, II, III, IV, …) per tutte le misure antincendio. Le misure di prevenzione, di protezione e gestionali sono raggruppate in modo omogeneo nell’allegato Sezione S e vengono definite strategie antincendio:
La procedura prevede una valutazione del rischio dalla quale discendono i livelli di prestazioni delle misure antincendio da adottare.
Ai fini della valutazione del rischio in modo ingegneristico, sono introdotte tre tipologie di profili di rischio, essi sono degli Indicatori semplificati per “parametrizzare” il rischio d’incendio e servono per attribuire i vari livelli di prestazione:
L’allegato nella Sezione G al punto 3 del Codice denominato “Determinazione dei profili di rischio delle attività” fornisce:
In funzione dei profili di rischio Rvita Rbeni Rambiente per l'attività, sono attribuiti i livelli di prestazione alle misure antincendio appartenenti alle singole strategie antincendio da adottare, in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere.
Riassumendo:
Per ogni misura antincendio, il progettista può attribuire livelli di prestazione differenti da quelli proposti. In tal caso il progettista e tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.
Rimanendo ad un livello di presentazione dei concetti ed attendendo articoli successivi in questo blog per approfondimenti dettagliati di ogni aspetto.
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Novità del Codice di Prevenzione incendiUna fondamentale novità rispetto a quanto veniva fatto sino ad oggi, è l’introduzione dei concetti di “misure convenzionali” e di “misure alternative” che possono essere adottate dal professionista durante le fasi di progettazione.
Vengono definite come:
E’ opportuno notare inoltre che un ampio spazio è stato dato all’applicazione dei metodi prestazionali per la progettazione della sicurezza antincendio. Trovo opportuno notare che anche l’UNI con progetti di norma come la prUNI 9494-5 dedicata alla FSE ed altri Enti di normazione hanno intrapreso analoga strada.
Tali metodi possono essere applicati grazie al Codice per:
Molto interessante appare la possibilità di utilizzare soluzioni alternative senza ricorrere alla procedura di deroga, in questo modo il Codice ammette l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria prestazionale (FSE) al di fuori del campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2007 (che peraltro è stato abrogato con l'eltrata in vigore del Codice di Prevenzione Incendi).
Molta enfasi è stata data, durante la presentazione del nuovo provvedimento di semplificazione, all’utilizzo dei metodi prestazionali che possono quindi essere applicati per la progettazione ordinaria della sicurezza antincendio.
Il Codice introduce dei risparmi?Come tutte le novità, inizialmente ci saranno delle difficoltà affinché il nuovo Codice di prevenzione incendi venga applicato ed apprezzato e necessita di un periodo di rodaggio sul campo.
Sicuramente è da evidenziare una riduzione di testi e decreti obsoleti, superati e non più facilmente applicabili, inoltre, La misurazione dei risparmi sugli oneri regolatori verrà predisposta dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.
Dalle prime simulazioni effettuate si riesce ad evidenziare un risparmio medio di oltre il 10% sui costi strutturali della sicurezza antincendio.
Non resta dunque che scaricare il documento, studiarlo per metterlo in pratica nel migliore dei modi e vivere la novità dovuta dall’evoluzione della normativa, ovviamente, al termine del periodo di Coesistenza fissato dalla G.U.
Il Decreto è entrato in vigore il 18 Novembre 2015.
L'importanza di realizzare un sistema di evacuazione fumo e caloreGuida introduttiva ai principi dell’incendio, della propagazione del fumo e dei sistemi atti al suo controllo.
SCARICA ADESSOLe condotte per il controllo dei fumi sono uno dei componenti fondamentali di un Sistema SEFFC.
La prima sostanziale differenza rispetto alle tradizionali condotte per il condizionamento (o HVAC) è che, a differenza delle altre, sono definite prodotti da costruzione ed in quanto tali hanno l'obbligo di essere provviste di Marcatura CE secondo lo standard UNI EN 12101-7:2011 ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.
La loro giusta scelta e dimensionamento è dovuta a numerosi fattori: prescrizioni normative, prestazionali e installative. Capire come è strutturata la classificazione ai fumi secondo UNI EN 13501-4:2016 è di estrema importanza per poter effettuare una progettazione corretta ed accurata.
Condotte o canali di controllo fumo?Un impianto tecnologico si definisce antisismico se dotato di un sistema che lo renda resistente all’azione orizzontale del sisma, evitando spostamenti relativi che potrebbero danneggiare le condotte e i suoi sistemi di ancoraggio con l’edificio ospitate.
L’azione sismica non è unidirezionale ma va scomposta nelle due direzioni principali della condotta, nei due versi alternativamente, come mostrato nell’immagine a seguire:
Nel seguente articolo analizzeremo tutti i parametri della condotta di cui è composto l’impianto tecnologico da rendere antisismico; tali parametri riguarderanno il suo peso proprio e quello portato dalla condotta, oltre che il suo comportamento sotto le azioni sismiche.
Ma prima di esaminare uno ad uno tali parametri, va evidenziato che la condotta è considerata, all’interno dell’involucro edilizio che la ospita, come “elemento non strutturale”, intendendo con tale definizione l’elemento senza funzione strutturale, il cui danneggiamento può provocare danni a cose e a persone, e che quindi deve essere verificato insieme alle sue connessioni alla struttura a cui è assicurata, per l’azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite considerati.
Vediamo, nel presente articolo, come il sottosuolo e la topografia del sito influenzino la risposta sismica in maniera non trascurabile e di conseguenza il dimensionamento degli elementi resistenti al sisma per rendere un sistema antisismico.
In generale gli effetti di un terremoto diminuiscono di intensità all’aumentare della distanza dall’epicentro (punto della superficie sulla verticale dell’ipocentro, dove è avvenuto il movimento che ha generato il terremoto), ma possono essere notevolmente diversi a seconda delle caratteristiche dell’area considerata:
La scelta del giusto ventilatore per il Controllo dei fumi è una scelta fondamentale nel dimensionamento di un sistema SEFFC dato che le sue caratteristiche andranno ad agire in modo determinante sulle prestazioni dell'intero Sistema.
Ma cosa sono i ventilatori per il controllo dei fumi?Sono dei ventilatori di estrazione, o anche definiti "Evacuatori forzati di fumo e calore" cioè delle macchine che, per mezzo della movimentazione meccanica della massa di fumo, la estraggono dal comparto sede dell'incendio, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di garantire uno strato libero dal fumo sino una certa altezza y.
Analizziamo, nel presente articolo, il secondo capitolo dei parametri utili alla progettazione impiantistica antisismica, riguardante la pericolosità sismica del sito, intesa in senso probabilistico, come lo scuotimento del suolo atteso in un dato sito con una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo; sostanzialmente la pericolosità sismica rappresenta la frequenza e la forza dei terremoti che interessano il sito stesso. Un altro approccio alla valutazione della pericolosità sismica è quello di tipo deterministico, basato cioè sullo studio dei danni osservati in occasione di eventi sismici che storicamente hanno interessato un sito, e sulla ricostruzione successiva degli scenari di danno, al fine di stabilire la frequenza con cui si sono ripetute nel tempo scosse di uguale intensità.
Analizziamo in questo articolo il primo capitolo di parametri utili alla progettazione di un impianto resistente al sisma di un impianto tecnologico, riguardante la costruzione ospitante.
Tali parametri caratterizzeranno il fabbricato da un punto di vista geometrico e tecnologico, oltre che in base alla destinazione d’uso e al suo comportamento sotto azioni sismiche; successivamente osserveremo come una parte di questi dati saranno di stretta competenza del progettista strutturale, mentre altri saranno subito desumibili dai primi per mezzo di formule e tabelle sperimentali.
Vediamo uno ad uno tutti questi parametri, spiegandone il significato :
I parametri da tener in considerazione quando si vuol progettare un impianto tecnologico dotato di accorgimenti tecnici che lo rendano resiste al sisma, riguardano principalmente il calcolo dell’azione sismica orizzontale Fa agente nel centro delle masse della condotta, correlata alla pericolosità sismica del sito. In altre parole, l’azione sismica sulla costruzione ospitante e quindi sull’impianto equivarrebbe alla forza generata dal moto non uniforme del terreno di sedime per effetto della propagazione delle onde sismiche; il moto sismico eccita la struttura provocandone la risposta dinamica, che va verificata e controllata negli aspetti di sicurezza e di prestazioni attese.
Pertanto, una volta calcolato il valore di Fa, si è in grado di calcolare e dimensionare tutti gli elementi necessari per rendere un impianto resiste al sisma, costituiti da controventi trasversali e controventi longitudinali; importantissimo sarà poi collocare con criterio tali controventamenti tra gli staffaggi di ancoraggio dell’impianto alla struttura, per far si che tali elementi siano effettivamente efficaci e non vadano a sollecitare punti vulnerabili alle azioni orizzontali.
L’articolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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