In Italia, come noto, per alcune delle Attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi sono vigenti specifiche Regole Tecniche le quali definiscono in maniera prescrittiva le caratteristiche e le dotazioni che gli edifici devono presentare affinché sia garantito il soddisfacimento dei requisiti minimi di sicurezza.
In altre parole, per tali attività il Normatore ha effettuato una Valutazione del Rischio e ha stabilito una serie di misure adeguate: il Tecnico deve preoccuparsi che esse siano osservate. Alcune di tali Regole Tecniche richiamano e prescrivono espressamente il ricorso ai Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore con differenti finalità:
- come misura di protezione attiva necessaria;
- come sistema di compensazione dei rischi da usare:
- in alternativa ad altre prescrizioni;
- in caso di richiesta di deroga;
- come sistema per migliorare la gestione dell’emergenza e della sicurezza per l’esodo.
La tabella che segue riassume le prescrizioni sui Sistemi di Controllo di Fumo e Calore contenute nelle Regole tecniche.
Attività | Riferimento | Scopo | Tipologia | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|
Autorimesse | D.M.I. 01/02/1986 p.ti 3.9.2 e 3.9.3 | Evitare la formazione di miscele esplosive | Forzato | 3 vol/h ** |
Autorimesse | RTV Capitolo V.6: Autorimesse | Evacuazione fumi
Smaltimento fumi |
SEFC naturale o forzato | Determinazione del livello di prestazione |
Autosilo | D.M.I. 01/02/1986 p.ti 3.9.2 e 3.9.3 dell’Allegato | Smaltimento fumi | Naturale | Camini |
Metropolitane | D.M. 11/01/1988 p.to 6.2.6 dell’Allegato |
Evacuazione fumi | Naturale | Nessuna prescrizione |
Forzato in alternativa o integrazione | 8 vol/h | |||
Uffici * | D.M. 22/02/2006 p.to 5.2 dell’Allegato |
Compensazione del rischio per la reazione al fuoco | Non specificato | Non specificato |
Ospedali * | D.M. 18/09/2002 p.to 3.2 dell’Allegato |
Compensazione del rischio per la reazione al fuoco | Non specificato | Non specificato |
Ospedali preesistenti al D.M. del 2002* |
D.M. 19/03/2015 p.to 15.2 dell’Allegato I |
Compensazione del rischio per la reazione al fuoco | Non specificato | Non specificato |
Impianti sportivi | D.M. 18/03/1996 Art. 4 |
Compensazione per la posizione di aperture di aerazione di altre attività presenti | Forzato | 3 – 9 vol/h |
Locali di pubblico spettacolo | D.M. 19/08/1996 p.to 2.3.2 dell’Allegato |
Compensazione del rischio per la reazione al fuoco | Non specificato | Non specificato |
D.M. 19/08/1996 p.to 4.3.4 dell’Allegato |
Compensazione della maggior lunghezza delle vie di esodo | Non specificato | Non specificato | |
D.M. 19/08/1996 p.to 5.2 dell’Allegato |
Separare la scena dalla sala | Non specificato | Non specificato | |
Attività commerciali | D.M. 27/7/2010 p.ti 4.9 e 5.3.2 dell’Allegato |
Favorire l’esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso | Aperture di aerazione naturale | 1/40 della Superficie |
SEFC naturale o forzato | Conforme D.M. 20/12/2012 | |||
Aerostazioni | D.M. 17/07/2014 p.to 4.8 dell’Allegato |
Favorire l’esodo degli occupanti e le operazionidi soccorso | SEFC naturale o forzato | Conforme D.M. 20/12/2012 |
Aree a rischio specifico | RTV V.1: Aree a rischio specifico | Evacuazione fumi
Smaltimento fumi |
SEFC naturale o forzato | Livello di prestazione non inferiore a 2 |
* In queste attività è prescritto che nei depositi con S > 50 m2 non dotati di sufficiente ventilazione/aerazione naturale siano installati sistemi forzati di immissione ed estrazione dell’aria, funzionanti anche in situazioni di emergenza.
** da intendere come ventilazione che funziona anche in caso di emergenza e non come Sistema di Controllo di Fumo e Calore.
UNI 9494-2:2017
La normativa di progettazione di riferimento a livello nazionale è la UNI 9494-2:2017 “Sistemi per il controllo di fumo e calore. Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)“. Tale norma è stata recepita dal DM 20/12/12 “Decreto del M. I. “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi“.
Tale norma stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in caso d’incendio ed ha come campo di applicazione diretto ambienti con superficie minima pari a 600m2 ed altezza pari ad almeno 3m. La norma contiene prospetti e procedure per il calcolo delle portate di estrazione e di tutti gli altri parametri da adottare per il raggiungimento delle altezze libere da fumo al fine di rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione.
E’ disponibile nel blog un articolo di approfondimento su come progettare un sistema di evacuazione fumo e calore secondo la UNI 9494-2.
Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
Ulteriore possibilità di applicazione dei SEFC si ha in presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, come quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità.
In questi casi è possibile utilizzare “l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”, al fine di valutare il livello di rischio presente e progettare le conseguenti misure compensative, tra cui appunto il Controllo del Fumo e del Calore, atte a soddisfare gli obiettivi della Prevenzione Incendi, in alternativa a quanto previsto dalle Regole Tecniche applicabili.
In generale la “Misura Antincendio” di Controllo del Fumo e del Calore consente di:
- controllare la propagazione del fumo e del calore;
- evacuare fumo e calore dall’ambiente interessato dall’incendio;
- proteggere dagli effetti dell’incendio.
Assume quindi una importanza strategica nel perseguire gli obiettivi primari della Prevenzione Incendi.